Titoli Minerari

I titoli minerari in terraferma previsti dalla Normativa mineraria sono:

Permesso di prospezione, non esclusivo (più ricercatori possono cioè operare contemporaneamente), di grandi dimensioni e di brevissima durata (un anno) ed in cui i permissionari possono solo fare ricerche geofisiche (in prevalenza di tipo sismico a riflessione).
Il permesso di prospezione non esclusivo è accordato con decreto del Ministero, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 15, comma 5.

Permesso di ricerca in terraferma, di tipo esclusivo, rilasciato a seguito di una valutazione comparata fra eventuali diversi richiedenti (sistema in concorrenza), in cui il permissionario s'impegna ad effettuare lavori per l'individuazione di un eventuale giacimento coltivabile presente nell'area richiesta.
Le operazioni ammesse sul campo e descritte nel programma dei lavori approvato all'atto del rilascio, sono ricerche geofisiche (in prevalenza di tipo sismico a riflessione) e perforazioni di ricerca che, per il loro elevato costo, si effettuano solo se e quando le ricerche geofisiche evidenziano possibili trappole di idrocarburi e sono anche obbligatorie per ottenere proroghe del permesso stesso.

In caso di ritrovamenti di idrocarburi possono essere anche ammesse delle produzioni, ma solo strettamente finalizzate alle valutazioni del giacimento e dei suoi prodotti, essenziali per la richiesta della concessione di coltivazione.

La durata del permesso di ricerca è di 6 anni, comunque rinnovabile per una durata massima complessiva di 12 anni.

La normativa di riferimento per il rilascio del permesso di ricerca è l'art. 8, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484; l'art. 6, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché, per la terraferma, l'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 20 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.. Il permesso di ricerca è rilasciato a seguito di un procedimento unico, disciplinato dall'art. 1 commi 77 e 79 della legge 23 agosto 2004, n. 239 per ultimo modificato dal comma 34 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Concessione di coltivazione in terraferma, di tipo esclusivo, in cui al concessionario, in genere a seguito di un ritrovamento positivo che egli stesso ha ottenuto, è dato il diritto di produrre in base ad un programma di sviluppo del giacimento approvato all'atto del rilascio della concessione. L'area di concessione risulta sempre molto superiore a quella effettivamente occupata dagli impianti (aree pozzo, centrali e impianti di trattamento). La superficie di una concessione, compatta e delimitata da archi di meridiano e parallelo, non è in genere strettamente legata al giacimento evidenziato dalle operazioni di ricerca in quanto in tale area il concessionario può effettuare anche ulteriori ricerche (geofisica e perforazioni) per incrementare le riserve già evidenziate.

Naturalmente l'attività principale nella concessione è la coltivazione del giacimento, cioè la produzione, con l'obiettivo di massimizzarla. La concessione, può essere rilasciata per venti anni e può essere prorogata fino ad ulteriori dieci anni, in modo da non lasciare idrocarburi recuperabili.

La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi è rilasciata ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 82 ter della legge 20 agosto 2004, n. 239, modificato dal comma 34 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ed a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti, per gli interventi di modifica, per la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerate di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.

Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione non possono avere inizio se non dopo l'emanazione del decreto di conferimento del  titolo minerario.

Le principali notizie sui titoli minerari e sulle norme sono riportate sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG).

Per notizie e aggiornamenti:
permessi di ricerca e concessioni presenti nella Regione Basilicata
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/